Casi più frequenti:

Concorrenza sleale (Art. 2125 – Art. 2598 Cod. Civ.) o mancato rispetto del patto di non concorrenza da parte di ex dipendenti, ex collaboratori o ex soci

Il mancato rispetto della normativa in tema di concorrenza può creare all’azienda danni notevoli che possono, nei casi più gravi, portare addirittura alla chiusura dell’attività in breve tempo. Basti pensare alle conseguenze che potrebbe avere la conoscenza da parte di un concorrente di informazioni vitali per la vostra attività, come l’anagrafica dei propri clienti o le specifiche dei prodotti in produzione. Analoghe ripercussioni potrebbero manifestarsi se un’azienda vostra concorrente lavorasse in maniera illecita, riuscendo così ad offrire i vostri prodotti sottocosto. Per potersi tutelare da situazioni simili è quindi necessario effettuare indagini per scoprire gli autori dell’illecito e procurarsi così le prove necessarie per al fine di difendere i propri interessi.

Tutela di Marchi o Brevetti

La contraffazione di marchi o lo sfruttamento di brevetti registrati possono creare alle aziende legittime proprietarie degli stessi notevoli danni economici e di immagine. Gli autori di tali illeciti possono essere perseguiti sia in sede Civile che Penale, ma è necessario riuscire a raccogliere prove certe che dimostrino inequivocabilmente l’illecito commesso, così da potersi tutelare in sede giudiziale.

Tutela del patrimonio aziendale, furti di denaro o prodotti da parte dei dipendenti

La FAST Investigazioni dispone di un reparto tecnico specializzato nell’installazione di sistemi di allarme e impianti di videosorveglianza, di tipo occulto, per il controllo del dipendente sul posto di lavoro. Giurisprudenza ormai consolidatasi nel tempo riconosce al datore di lavoro il potere di fare uso di controlli occulti sul lavoratore, qualora si abbiano fondati sospetti di condotte illecite poste in essere dal dipendente stesso, anche durante lo svolgimento della prestazione (Cass. 3255/2020). La Cassazione (Cass. Ord. 25287/2022 e Cass. 10636/2017) parla di indagini difensive “occulte” che il datore di lavoro può legittimamente intraprendere a mezzo dell’investigatore privato e che non violano, né la normativa sul rapporto di lavoro (Statuto dei Lavoratori), ma neanche la normativa sulla Privacy. Tuttavia, purché tali indagini possano essere considerate legittime, gli Ermellini pongono alla loro base l’esistenza di condizioni ben precise da rispettare, di tal ché la violazione o l’assenza anche di una sola di esse, comporta l’illiceità delle prove acquisite e quindi la loro improducibilità in giudizio (la documentazione foto/video redatta dall’investigatore non sarà valida), oltre al rischio di subire sanzioni civili o penali.
Per tutti questi motivi è fondamentale affidarsi ad un’agenzia come la FAST INVESTIGAZIONI, sempre aggiornata sulle novità e sulla normativa, in grado di consigliare al meglio l’attività da svolgere.

In questo ambito di indagine presentiamo tutti i servizi mirati a tutelare l’impresa e le capacità operative nei confronti di soci o competitor scorretti.

Come interviene FAST Investigazioni

Il nostro referente effettuerà un’analisi del caso esposto e programmerà, in accordo con il cliente, la strategia investigativa più efficace al raggiungimento degli obiettivi preposti. Successivamente verranno valutate le risorse necessarie allo svolgimento dell’indagine ed i relativi costi di impiego. Previo accordo col cliente, al quale verrà illustrato il piano di azione, sarà possibile variare le strategie e modificare le attività programmate anche nel corso delle attività investigative, qualora si renda necessario modificare il piano di intervento per il raggiungimento dello scopo prefissato.
In questo genere di casi si possono rendere necessari diversi tipi di attività investigativa: dalle ricerche via Web (OSINT), alle acquisizioni di dati informatici, da attività informative mediante banche dati o in loco, alle attività di monitoraggio e osservazione dinamica mediante operatori.

Risultato dell’indagine

le prove riscontrate vengono riportate in una dettagliata relazione investigativa contenente tutta la documentazione raccolta. Ove necessario, provvediamo anche a cristallizzare eventuali prove informatiche, sia reperite sul web che su devices aziendali, mediante il processo di acquisizione forense. Tale rapporto può essere prodotto in giudizio in quanto acquisito in ottemperanza al D.M. 269/2010 e alla normativa sulla tutela dei dati personali e, qualora si renda necessario, tali circostanze potranno essere successivamente confermate anche dalla testimonianza diretta del relatore.
Seppur pienamente ammissibili, le prove documentali possono essere comunque contestate dalla controparte. Anche nel caso in cui le immagini fossero totalmente inequivocabili, il legale potrebbe avanzare delle legittime obiezioni. E’ sufficiente, infatti, sollevare delle contestazioni (ad esempio riguardo alla data di rilevazione della scena o all’identità del ritratto, o in merito alla prospettiva di ripresa) per insinuare un legittimo dubbio in capo al giudicante. Tali contestazioni sono spesso utilizzate anche al solo scopo di ritardare o allungare i tempi dell’inevitabile sentenza, ma tale possibilità va comunque prevista. Per superare questo tipo di situazioni è sufficiente convocare in udienza l’investigatore che ha svolto l’incarico, il quale renderà testimonianza di quanto da questi osservato. La prova testimoniale sui fatti e sulle circostanze di cui l’investigatore ha avuto percezione diretta è infatti considerata prevalente e può essere sostituita dalle prove documentali solo in caso di mancata contestazione della controparte. Per questi motivi è fondamentale rivolgersi ad agenzie investigative referenziate, di provata esperienza e presenti sul territorio, evitando referenti virtuali o che non hanno sedi fisiche in zona. E’ inoltre fondamentale appoggiarsi ad un investigatore che conosca le modalità (dove, come, quando) di acquisizione delle prove, al fine di evitare che le stesse vengano respinte dal Giudice, in quanto considerate acquisite in violazione della legge