Casi più frequenti:

Simulazione malattia o infortunio

La Cassazione ha ripetutamente confermato che è giusta causa di licenziamento la simulazione di una malattia o di un infortunio per ottenere un congedo dal lavoro (Cassazione 17514/2018 e 30547/2021). La simulazione dello stato di malattia, benché certificata dal medico, anche se riferita a un singolo episodio, è una giusta causa di licenziamento. Tale comportamento fraudolento fa venir meno il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente e potrebbe configurare anche il reato di truffa ai danni dello Stato, in quanto percettore di indennità non realmente dovute.

Violazione degli obblighi per chi usufruisce dei permessi legge 104/92

Il dipendente che usufruisce in modo illegittimo dei permessi della legge 104, non commette solo un illecito civile ma anche un reato. Oltre al rischio di licenziamento per giusta causa, si espone anche ad un procedimento penale. Si riscontrano numerose sentenze, che condannano tali comportamenti scorretti (Cass. Ord. 28.606/2021 e Ord. 17102/2021). FAST Investigazioni, sempre aggiornata sull’evoluzione della disciplina giuslavoristica e soprattutto sugli orientamenti maggioritari dei Giudici del lavoro, è in grado di fornire una consulenza adeguata al caso sottoposto al suo esame e di rendere un servizio efficace, finalizzato alla rilevazione dei comportamenti illeciti del lavoratore, preservando, al contempo, i diritti fondamentali dello stesso. La Cassazione è spesso intervenuta su questo tema e negli ultimi anni ha fatto chiarezza, statuendo che il lavoratore che svolge attività diverse da quelle di assistenza è colpevole di abuso dei diritti a danno del datore di lavoro. Sempre secondo la Cassazione, inoltre, il datore di lavoro che si avvale di un investigatore privato per accertare l’illiceità del comportamento del dipendente, non viola le norme dello Statuto dei Lavoratori, poiché al datore di lavoro non è comunque preclusa la possibilità di effettuare detti accertamenti anche a mezzo di soggetti esterni, che non facciano quindi parte degli Istituti previdenziali competenti o dei mezzi ispettivi (Cass. Sent. 9217/2016).

Tutela del patrimonio aziendale, furti di denaro o prodotti da parte dei dipendenti

La FAST Investigazioni dispone di un reparto tecnico specializzato nell’installazione di sistemi di allarme e impianti di videosorveglianza, di tipo occulto, per il controllo del dipendente sul posto di lavoro. Giurisprudenza ormai consolidatasi nel tempo riconosce al datore di lavoro il potere di fare uso di controlli occulti sul lavoratore, qualora si abbiano fondati sospetti di condotte illecite poste in essere dal dipendente stesso, anche durante lo svolgimento della prestazione (Cass. 3255/2020). La Cassazione (Cass. Ord. 25287/2022 e Cass. 10636/2017) parla di indagini difensive “occulte” che il datore di lavoro può legittimamente intraprendere a mezzo dell’investigatore privato e che non violano, né la normativa sul rapporto di lavoro (Statuto dei Lavoratori), ma neanche la normativa sulla Privacy. Tuttavia, purché tali indagini possano essere considerate legittime, gli Ermellini pongono alla loro base l’esistenza di condizioni ben precise da rispettare, di tal ché la violazione o l’assenza anche di una sola di esse, comporta l’illiceità delle prove acquisite e quindi la loro improducibilità in giudizio (la documentazione foto/video redatta dall’investigatore non sarà valida), oltre al rischio di subire sanzioni civili o penali.
Per tutti questi motivi è fondamentale affidarsi ad un’agenzia come la FAST INVESTIGAZIONI, sempre aggiornata sulle novità e sulla normativa, in grado di consigliare al meglio l’attività da svolgere.

Verifiche interne per assenteismo dei dipendenti

Per individuare i cosiddetti “Furbetti Del Cartellino” la FAST Investigazioni provvede ad installare le microtelecamere (pinhole) nei pressi del lettore di badge. Per identificare gli autori dei fenomeni di assenteismo verranno incrociate le risultanze dei filmati con i dati del badge, verificando così l’effettiva identità di chi ha timbrato il cartellino. Al fine di acquisire ulteriori prove, una volta individuati i dipendenti assenteisti, consigliamo di svolgere un pedinamento in orari mirati, riuscendo così a documentare le attività effettivamente svolte dal dipendente durante l’orario di lavoro, fuori dall’azienda.

Licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà (Art. 2105 Cod. Civ.)

Il Codice Civile stabilisce che “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. Tale obbligo sussiste anche in mancanza della specifica clausola di non concorrenza nel contratto ddi lavoro.

Nell’ambito dei licenziamenti per motivi disciplinari, cioè in tutti casi in cui il lavoratore metta in atto un comportamento tale da violare i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, si distinguono casi più gravi, per i quali il dipendente o il collaboratore compia atti illeciti, a causa dei quali viene meno il rapporto di fiducia con l’azienda. In questi casi, il datore di lavoro ha facoltà di licenziare per giusta causa, in tronco e senza preavviso. A causa della gravità dei comportamenti attuati dal lavoratore, siano essi di natura dolosa che colposa, vengono irrimediabilmente lesi i rapporti di fiducia tra le parti, che impediscono di protrarre il rapporto di lavoro anche per un solo ulteriore giorno.

Come interviene FAST Investigazioni

A seconda delle situazioni, in accordo con il cliente, vengono monitorati gli spostamenti del soggetto in determinati giorni ed orari, verificandone le attività realmente svolte e documentando le eventuali incompatibilità o i comportamenti scorretti nei confronti del datore di lavoro. Attraverso una mirata e puntuale attività di osservazione dinamica mediante operatori professionalmente preparati e di provata riservatezza, verranno raccolti, e documentati con video e foto, gli elementi di prova utili a tutelare gli interessi dell’azienda, anche in sede giudiziale.

Risultato dell’indagine

Le prove riscontrate vengono riportate in una dettagliata relazione investigativa contenente anche la documentazione video/fotografica raccolta. Tale rapporto può essere prodotto in giudizio in quanto acquisito in ottemperanza al D.M. 269/2010 e alla normativa sulla tutela dei dati personali e, qualora si renda necessario, tali circostanze potranno essere successivamente confermate anche dalla testimonianza diretta del relatore.
Seppur pienamente ammissibili, le prove documentali possono essere comunque contestate dalla controparte. Anche nel caso in cui le immagini fossero totalmente inequivocabili, il legale potrebbe avanzare delle legittime obiezioni. E’ sufficiente, infatti, sollevare delle contestazioni (ad esempio riguardo alla data di rilevazione della scena o all’identità del ritratto, o in merito alla prospettiva di ripresa) per insinuare un legittimo dubbio in capo al giudicante. Tali contestazioni sono spesso utilizzate anche al solo scopo di ritardare o allungare i tempi dell’inevitabile sentenza, ma tale possibilità va comunque prevista. Per superare questo tipo di situazioni è sufficiente convocare in udienza l’investigatore che ha svolto l’incarico, il quale renderà testimonianza di quanto da questi osservato. La prova testimoniale sui fatti e sulle circostanze di cui l’investigatore ha avuto percezione diretta è infatti considerata prevalente e può essere sostituita dalle prove documentali solo in caso di mancata contestazione della controparte. Per questi motivi è fondamentale rivolgersi ad agenzie investigative referenziate, di provata esperienza e presenti sul territorio, evitando referenti virtuali o che non hanno sedi fisiche in zona. E’ inoltre fondamentale appoggiarsi ad un investigatore che conosca le modalità (dove, come, quando) di acquisizione delle prove, al fine di evitare che le stesse vengano respinte dal Giudice, in quanto considerate acquisite in violazione della legge.