Casi più frequenti:

Richiesta giudiziale di revisione/annullamento dell’assegno di mantenimento per l’ex coniuge separato o divorziato per variazione delle condizioni economico/patrimoniali

L’orientamento dei Giudici, sia di merito che di legittimità, è molto cambiato rispetto agli anni passati: non rileva più il criterio del tenore di vita goduto nel corso dell’unione coniugale, il cosiddetto “stile di vita coniugale”, in base al quale si doveva optare per una sistemazione economica che garantisse lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; la Cassazione ha decretato il superamento di tale parametro. Oggi, infatti, non ha diritto, o non ha più diritto al mantenimento chi sia autosufficiente o possa diventarlo, anche se non riesce a conservare gli agi goduti durante il matrimonio (Cass. 11504/17 e Cass. Sez. Unite 18287/2018).
Possiamo quindi affermare che una delle circostanze più comuni che giustificano la richiesta di revisione dell’assegno riguarda l’aumento delle capacità reddituali. L’ex coniuge che, successivamente alla separazione o al divorzio, trova una nuova occupazione può vedersi diminuire o addirittura revocare l’assegno mensile (Cass. 21047/2004 ). (Cass. I° Sez. Civile, Ord. 5603 del 28.02.20). Non solo! Con sentenza n. 5077/2021, la Cassazione torna sull’argomento e afferma che è legittima l’indagine effettuata tramite l’investigatore privato, al fine di verificare il lavoro svolto a nero dall’ex, poiché anch’esso è rilevante per la determinazione (diminuzione o revoca) dell’assegno di mantenimento.
La revisione dell’assegno di mantenimento non è automatica, ma occorre intraprendere un’azione legale supportata da prove valide e legittime, producibili in giudizio, che dimostrino che sono variate le condizioni economiche o di vita di uno degli ex coniugi o di entrambi.

Richiesta giudiziale di revisione/annullamento dell’assegno di mantenimento per i figli divenuti economicamente indipendenti

Una delle circostanze più comuni che giustificano la richiesta di revisione dell’assegno per i figli riguarda soprattutto il passaggio dallo stato di studente a quello di lavoratore, talvolta anche in nero, nel quale il giovane, percependo un proprio reddito, diviene di fatto economicamente autosufficiente, o quantomeno aumenta la propria capacità reddituale. Anche la collocazione del giovane presso un domicilio diverso da quello del genitore affidatario, instaurando una convivenza o meno, è un elemento utile a dimostrare l’acquisizione di una autonomia dai genitori. In queste situazioni, se adeguatamente dimostrate, il giovane può vedersi diminuire, o addirittura revocare, l’assegno mensile del mantenimento.
La revisione dell’assegno di mantenimento al figlio autosufficiente non è automatica, ma occorre intraprendere un’azione legale supportata da prove valide e legittime, che dimostrino che sono variate le condizioni economiche del figlio.

Come interviene FAST Investigazioni

A seconda delle situazioni, ed in accordo con il cliente, prima di programmare un’attività di osservazione dinamica mediante operatori, può essere opportuno redigere un Report Informativo di carattere economico patrimoniale sul giovane. A seguito di tali informazioni aggiuntive sarà valutata, quindi, l’opportunità di monitorare gli spostamenti del soggetto in determinati giorni ed orari, al fine di verificarne le attività realmente svolte, talvolta anche a nero, documentandone l’esistenza e comprovandone la realtà. Eventuali attività lavorative in nero non ufficialmente dichiarate (non regolarizzate) dovranno essere documentate in maniera continuativa in modo da escludere che esse siano meramente occasionali, anche se palesemente riscontrabili (ad esempio attività al pubblico). Analogo tipo di attività verrà effettuato per dimostrare l’effettivo domicilio dell’interessato, se risultante diverso dall’indirizzo conosciuto dell’abitazione familiare. Gli accertamenti saranno effettuati a random e a giorni alterni, distribuiti in un congruo lasso di tempo, tale da confermare che si tratta di prestazione lavorativa continuativa.

Risultato dell’indagine

Oltre al Report informativo economico patrimoniale (facoltativo), verrà redatta una dettagliata relazione investigativa, contenente anche la documentazione video/fotografica raccolta, con i riscontri dell’attività lavorativa esercitata dal soggetto interessato e dell’effettivo domicilio. Tale documentazione investigativa potrà essere prodotta in giudizio e, qualora si renda necessario, tali circostanze potranno essere successivamente confermate anche dalla testimonianza diretta dell’investigatore.
Seppur pienamente ammissibili, le prove documentali possono essere comunque contestate dalla controparte. Anche nel caso in cui le immagini fossero totalmente inequivocabili, il legale potrebbe avanzare delle legittime obiezioni. E’ sufficiente, infatti, sollevare delle contestazioni (ad esempio riguardo alla data di rilevazione della scena o all’identità del ritratto, o in merito alla prospettiva di ripresa) per insinuare un legittimo dubbio in capo al giudicante. Tali contestazioni sono spesso utilizzate anche al solo scopo di ritardare o allungare i tempi dell’inevitabile sentenza, ma tale possibilità va comunque prevista. Per superare questo tipo di situazioni è sufficiente convocare in udienza l’investigatore che ha svolto l’incarico, il quale renderà testimonianza di quanto da questi osservato. La prova testimoniale sui fatti e sulle circostanze di cui l’investigatore ha avuto percezione diretta è infatti considerata prevalente e può essere sostituita dalle prove documentali solo in caso di mancata contestazione della controparte. Per questi motivi è fondamentale rivolgersi ad agenzie investigative referenziate, di provata esperienza e presenti sul territorio, evitando referenti virtuali o che non hanno sedi fisiche in zona. E’ inoltre fondamentale appoggiarsi ad un investigatore che conosca le modalità (dove, come, quando) di acquisizione delle prove, al fine di evitare che le stesse vengano respinte dal Giudice, in quanto considerate acquisite in violazione della legge.